Fatture oggettivamente o soggettivamente inesistenti
La sentenza dopo aver affermato che risulta pienamente legittimo il ricorso per Cassazione in materia cautelare reale nell’ipotesi di vizio di motivazione apparente si sofferma sul reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti con specifico riferimento ai gruppi di società e al potere di eterodirezione della capo gruppo nei rapporti tra controllante e controllata, rispetto ai quali occorre un’analisi puntuale e precisa circa la fittizietà o meno delle prestazioni rese all’interno del gruppo.