Le Sezioni Unite si esprimono in ordine all’applicazione dell’art. 240 bis a beni acquisiti prima dell’entrata in vigore delle modifiche del 2017
La Legge 161/2017, nel modificare l’art. 12 sexies del D.L 306/1992, il cui contenuto è poi stato trasfuso nell’art. 240 bis c.p., ha introdotto il divieto di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli fosse provento o reimpiego dell’evasione fiscale. Si è quindi posto il tema se questa norma fosse applicabile o meno ad acquisti intervenuti prima dell’entrata in vigore della norma, ovvero in data 19 novembre 2017. Sul punto la Sentenza richiama i due orientamenti emersi: da un lato l’indicazione che si tratta di una norma processuale, implicando cioè la non applicazione retroattiva, dall’altro l’orientamento che qualifica la confisca come misura di sicurezza e quindi giustifica la retroattività della norma. Le Sezioni Unite adottano una interpretazione intermedia, ritenendo sussistenti profili non condivisibili in entrambi gli orientamenti, giungendo ad affermare che il divieto contenuto nella norma è applicabile anche ad acquisti intervenuti in data antecedente al novembre 2017, ad eccezione di quelli intervenuti tra il 29 maggio 2014 (data della sentenza delle Sezioni Uniti che si è già occupata della vicenda) e il 19 novembre 2017 (data di entrata in vigore della modifica oggetto di decisione).