Effettiva operatività del modello organizzativo postumo

La sentenza ribadisce il principio in base al quale non è sufficiente la formale adozione del Modello di Organizzazione e Controllo e la nomina dell’Organismo di Vigilanza per escludere la responsabilità dell’ente essendo invero necessaria l’effettiva operatività dei rimedi posti in essere dall’ente.