Impugnazione della parte civile ai soli effetti civili e immediata applicabilità della nuova norma introdotta dalla riforma Cartabia

L’ordinanza si occupa della tematica relativa alla immediata applicabilità del comma 1 bis dell’art. 573 c.p.p., di nuova introduzione a seguito dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, che disciplina l’ipotesi di impugnazione ai soli effetti civili cui segue la trasmissione degli atti al Giudice civile competente previa valutazione di ammissibilità dell’impugnazione stessa. Secondo il Supremo Collegio l’assenza di una specifica disposizione transitoria nonché la mancanza di pregiudizio in capo alla parte civile, le cui doglianze vengono devolute al Giudice civile, fanno ritenere che la disposizione oggetto di valutazione sia immediatamente applicabile, tanto che l’ordinanza si conclude con l’invio degli atti al Presidente della Corte per l’individuazione del Giudice civile competente a decidere sull’impugnazione.