231 e falsità nelle comunicazioni al mercato

Tale sentenza di merito emessa dal G.U.P. di Milano giunge al proscioglimento dalle accuse dell’ente imputato ex D. Lgs. 231/2001 con riferimento ad alcune comunicazioni al mercato asseritamente ritenute false dopo aver tratteggiato le linee guida circa i poteri del G.U.P. all’esito dell’udienza preliminare e i fondamenti della responsabilità amministrativa con specifico riferimento ai reati di falsità nelle comunicazioni al mercato.